Maggiorazione del costo
Il costo del bene agevolabile viene incrementato della percentuale prevista dalla legge per lo scaglione di investimento (180%, 100% o 50%).
Uno strumento per stimare in tempo reale la maggiorazione del costo deducibile e il risparmio IRES sugli investimenti in beni strumentali 4.0, secondo le aliquote previste dalla Legge di Bilancio 2026 (fino al 180%).
Indicare l'importo dell'investimento e il coefficiente di ammortamento del bene. Il risparmio è calcolato sulla maggiorazione, ai fini IRES.
Stima indicativa ai fini IRES (la maggiorazione non rileva ai fini IRAP). Non costituisce consulenza fiscale o tributaria.
L'iperammortamento 2026 (reintrodotto dalla Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025, art. 1, commi 427-436) non è un credito d'imposta: è una maggiorazione del costo deducibile che riduce il reddito imponibile lungo l'ammortamento del bene.
Il costo del bene agevolabile viene incrementato della percentuale prevista dalla legge per lo scaglione di investimento (180%, 100% o 50%).
L'importo maggiorato si aggiunge al costo storico e si deduce lungo il piano di ammortamento del bene, secondo il coefficiente ordinario.
Ogni quota maggiorata abbatte il reddito imponibile: il risparmio complessivo equivale alla maggiorazione moltiplicata per l'aliquota IRES (24%).
Due categorie di investimenti, stesse aliquote di maggiorazione. I beni devono essere strumentali, nuovi e interconnessi al sistema aziendale.
Beni strumentali nuovi degli Allegati IV e V della L. 199/2025 (che sostituiscono i precedenti Allegati A e B di Industria 4.0), interconnessi al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio.
I beni immateriali dell'Allegato V (software, piattaforme e sistemi intelligenti collegati ai beni materiali 4.0) possono rientrare nell'agevolazione. È il tipo di software che progettiamo: agenti AI, automazioni e strumenti interni interconnessi al gestionale aziendale. Richiedi un'analisi di 30 minuti →
L'agevolazione riguarda gli investimenti completati in un arco temporale definito, con procedura telematica e risorse assegnate in ordine cronologico.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026.
Termine ultimo per il completamento degli investimenti agevolabili.
Comunicazioni di apertura e completamento tramite la piattaforma del GSE, secondo il decreto attuativo MIMIT-MEF; risorse assegnate in ordine cronologico fino a esaurimento.
Le richieste più ricorrenti delle imprese in merito all'iperammortamento 2026.
Tutte le imprese residenti in Italia (e le stabili organizzazioni di soggetti esteri), a prescindere da forma giuridica, dimensione e settore, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili. L'accesso è subordinato al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul versamento dei contributi.
L'iperammortamento opera come maggiore ammortamento deducibile dal reddito, non come credito d'imposta da compensare in F24. Il beneficio si traduce in minori imposte sul reddito (IRES/IRPEF) distribuite lungo il piano di ammortamento del bene.
No. La maggiorazione rileva esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRES per le società, IRPEF per gli altri soggetti) e non riduce la base imponibile IRAP.
Sì, se rientrano tra i beni immateriali dell'Allegato V (software, sistemi e piattaforme) e sono interconnessi ai beni materiali 4.0 dell'azienda. L'ammissibilità del singolo software va verificata caso per caso con il proprio consulente.
Si applica al costo la percentuale dello scaglione (180% / 100% / 50%) per ottenere la maggiorazione; il risparmio fiscale è pari alla maggiorazione moltiplicata per l'aliquota IRES (24%), dedotto lungo gli anni di ammortamento secondo il coefficiente ordinario del bene.
No. È uno strumento di stima indicativa. L'ammissibilità dei beni, le aliquote applicabili, gli adempimenti e le perizie tecniche vanno sempre verificati con un professionista abilitato sulla base dei provvedimenti attuativi vigenti.
Riferimenti normativi e fonti istituzionali alla base delle informazioni riportate in questa pagina.
Riferimento normativo: Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 427-436. Disciplina aggiornata dal Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con Legge 22 maggio 2026, n. 88. Modalità attuative definite con decreto del MIMIT di concerto con il MEF.
Progettiamo e sviluppiamo sistemi di AI, automazioni e strumenti interni interconnessi: beni immateriali che possono rientrare tra gli investimenti agevolabili. Analizziamo insieme i processi da automatizzare e il relativo ritorno.
Le informazioni in questa pagina hanno scopo divulgativo e si basano sulla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436), aggiornata dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (convertito con L. 22 maggio 2026, n. 88), e sui relativi provvedimenti attuativi. I dati indicati (aliquote, scaglioni, finestra temporale) possono essere soggetti a modifiche o a diversa interpretazione da parte dei provvedimenti attuativi. Il calcolatore fornisce stime indicative ai fini IRES e non costituisce consulenza fiscale, tributaria o legale. Verificare sempre l'ammissibilità e gli importi con un professionista abilitato. MONT3 non è uno studio di consulenza fiscale.